Consulente tecnico in tema di genetica forense
. Esami del DNA su tracce e reperti biologici;
. Revisione di casi giudiziari
. Indagini difensive a richiesta del difensore
Analisi degli atti e definizione del quesito
Il consulente inizia la propria attività con:
- studio della documentazione processuale e tecnica;
- individuazione dei punti rilevanti del quesito;
- valutazione di eventuali criticità metodologiche;
- pianificazione delle attività scientifiche necessarie.
Per il CTP, questa fase comprende anche l’analisi strategica della posizione della parte e degli obiettivi difensivi.
2. Verifica della correttezza metodologica
Il consulente valuta:
- protocolli utilizzati;
- conformità a norme tecniche (es. ISO/IEC 17025, ENFSI, SWGDAM);
- catena di custodia;
- strumenti, reagenti e procedure di laboratorio;
- possibili fonti di errore, contaminazione o bias.
Il CTU deve garantire terzietà e neutralità. Il CTP deve verificare l’attendibilità delle operazioni altrui ed evidenziare eventuali criticità.
3. Partecipazione alle operazioni peritali
Il consulente può:
- presenziare agli accertamenti tecnici del CTU;
- effettuare rilievi, osservazioni, richieste e contestazioni;
- proporre approfondimenti o repliche tecniche;
- chiedere verbalizzazione puntuale di ogni operazione.
Il CTP svolge un ruolo attivo di controllo di qualità dell’operato del CTU o del laboratorio.
4. Attività tecnica propria (quando ammessa)
Il consulente può svolgere:
- esami di laboratorio;
- controanalisi;
- rielaborazione statistica dei dati;
- valutazioni comparative (es. genetiche, balistiche, dattiloscopiche, documentali);
- simulazioni e modellizzazioni;
- ispezioni, sopralluoghi, acquisizione fotografica.
Per il CTU: solo ciò che rientra nel quesito e nel provvedimento di nomina.
Per il CTP: solo ciò che non interferisce con la prova giudiziaria e nei limiti di legge.
5. Redazione di osservazioni, note critiche e memorie
Tra le attività principali del CTP:
- produzione di valutazioni tecniche ragionate;
- confutazione di ipotesi avverse;
- evidenziazione dei limiti dell’accertamento;
- interpretazione alternativa dei dati;
- richiesta di integrazioni, chiarimenti, verifiche.
La giurisprudenza riconosce grande valore alle note critiche tecniche quando supportate da metodologia scientifica corretta.
6. Collaborazione con il difensore o il Giudice
Il consulente:
- orienta strategie difensive o istruttorie;
- supporta la formulazione di domande tecniche;
- contribuisce alla costruzione del ragionamento probatorio;
- chiarisce implicazioni scientifiche in modo rimesso al diritto.
7. Redazione della relazione tecnica
La relazione del CTU o del CTP deve essere:
- chiara, completa e verificabile;
- strutturata secondo criteri metodologici;
- basata su dati ripetibili e controllabili;
- coerente con il quesito;
- rispettosa dei limiti della disciplina scientifica coinvolta.
Il CTP deve anche preparare eventuale controrelazione alla perizia del CTU.
8. Esame in udienza
Il consulente:
- espone il contenuto della propria relazione;
- risponde alle domande del Giudice e dei difensori;
- chiarisce aspetti tecnici complessi;
- difende la solidità scientifica delle proprie conclusioni.
Il contraddittorio tecnico in udienza è una delle fasi più delicate del ruolo.
9. Aggiornamento professionale continuo
Fondamentale per la credibilità del consulente:
- aggiornamento su nuove metodologie scientifiche;
- conoscenza di linee guida, standard e accreditamenti;
- aggiornamento giurisprudenziale;
- formazione su comunicazione forense e bias cognitivi.
10. Etica e responsabilità
Il consulente deve rispettare:
- indipendenza scientifica;
- trasparenza metodologica;
- oggettività nell’interpretazione;
- limite delle proprie competenze;
- obbligo di verità tecnico–scientifica.
Il CTU, in particolare, è ausiliario del Giudice: la sua imparzialità deve essere assoluta.
Consulente per Sistemi di Qualità

Certificazione ISO 9001:2015
Accreditamento ISO 17025:2017
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